Gli adempimenti antiriciclaggio per gli avvocati

Gli adempimenti antiriciclaggio per gli avvocati
01 Dicembre 2017: Gli adempimenti antiriciclaggio per gli avvocati 01 Dicembre 2017

Con il d.lgs. 25.05.2017 n. 90 il legislatore ha integralmente sostituito il testo del d.lgs. 21.11.2017 n. 231, ossia la legge “Antiriciclaggio”.

Le novità più rilevanti per gli avvocati sono:

  1. a) l’abolizione dell’obbligo di tenuta del registro dei clienti, fermo restando l’obbligo di conservazione dei documenti di identificazione;
  2. b) una più ampia applicazione del principio dell’approccio basato sul rischio;
  3. c) una revisione del sistema sanzionatorio;
  4. d) una rivisitazione della struttura dell’adeguata verifica della clientela, con particolare riguardo ai soggetti diversi dalle persone fisiche.

La Commissione Antiriciclaggio del Consiglio Nazionale Forense ha quindi delineato un vademecum in quanto, ai sensi dell’art. 3, comma 4, lett. C, del citato d.lgs. gli avvocati sono tra i soggetti obbligati al rispetto di tale normativa.

Il primo requisito per essere soggetto alla normativa è quello di agire in ‘nome e per conto’ dei propri clienti.

Il secondo requisito attiene l’attività che viene posta in essere.

In particolare gli avvocati sono obbligati quando compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando, pur non compiendo l’operazione in prima persona, assistono i propri clienti nella predisposizione o nella sua realizzazione.

Affinchè scatti l’obbligo di identificazione e quello successivo dell’adeguata verifica del cliente (esecutore, mandante e titolare effettivo della posizione giuridica) l’operazione deve avere ad oggetto: operazioni aventi ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore ad € 15.000,00; trasferimento a qualsiasi titolo di immobili (ad es: compravendita, permuta, transazione, accordi patrimoniali tra i coniugi in sede di separazione e/o divorzio, usucapione, sfratti ….); trasferimento a qualsiasi titolo di attività economica, qualsiasi altra operazione immobiliare; gestione di denaro e/o strumenti finanziari; apertura/chiusura di libretti di deposito; gestioni conti correnti e libretti di deposito; assistenza dei genitori nella gestione del patrimonio del minore; qualsiasi altra operazione di natura finanziaria; organizzazione degli apporti necessari alla gestione o amministrazione della società; costituzione e/o liquidazione di trust o istituti analoghi; cause di divisione immobiliare; pratiche risarcitorie stragiudiziali, ove comportino, anche potenzialmente un trasferimento di attività economiche.

Nel caso in cui l’operazione rientri tra una di queste elencate l’avvocato dovrà dapprima procedere alla corretta identificazione del cliente e del titolare effettivo, come da modulo (link) predisposto dal Consiglio Nazionale Forense e quindi effettuare l’adeguata verifica del cliente.

In particolare, l’obbligo di identificazione scatta in occasione del conferimento dell’incarico, e comunque non oltre 30 giorni da tale momento, dell’esecuzione di una operazione occasionale, disposta dal cliente, che “comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore ad € 15.000,00, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o frazionata, ovvero che consista in un trasferimento di fondi” e in presenza di operazioni di valore indeterminato e/o indeterminabile”.

L’avvocato dovrà quindi procedere all’individuazione del titolare effettivo che, in base alla normativa antiriciclaggio, deve intendersi come “la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto è instaurato, la prestazione è resa o l’operazione è eseguita”.

Quindi nel caso in cui il cliente sia una persona diversa dalla persona fisica, il titolare effettivo coincide con la persona fisica, o con le persone fisiche cui in ultima istanza è attribuibile la proprietà.

Invece, nel caso in cui il cliente sia una società di capitali, il titolare effettivo è ogni soggetto che possiede una percentuale superiore al 25% del capitale sociale del cliente e, quindi, ben può non coincidere con il legale rappresentante della società.

In tale ultimo caso, l’avvocato dovrà, dopo aver controllato la visura camerale estratta dal Registro delle imprese (che dovrà essere conservata nel fascicolo ‘identificazione cliente’), farsi anche (preferibilmente) rilasciare una dichiarazione scritta resa dal cliente in cui quest’ultimo indica i riferimenti del titolare effettivo.

L’inosservanza degli obblighi di identificazione, adeguata verifica, astensione per operazioni sospette e conservazione dei documenti è punito con la sanzione amministrativa di € 2.000,00 che può arrivare fino ad € 50.000,00 in caso di violazioni plurime, ripetute, sistematiche o gravi.

Da ultimo, nel caso in cui l’avvocato abbia il sospetto che l’incarico richiesto dal cliente abbia natura di operazione di riciclaggio dovrà obbligatoriamente segnalarlo all’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia. In difetto è punito con la sanzione amministrativa di € 3.000,00 che può arrivare fino a 300.000,00 in caso di violazioni sistematiche e plurime, fino a 450.000,00 se l’operazione comporta un vantaggio economico determinato e determinabile e addirittura fino ad 1.000.000,00 se il valore del vantaggio è indeterminabile.

Per comodità si allega il vademecum del C.N.F., unitamente alla relativa modulistica.

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